Atto costitutivo e statuto

 ATTO COSTITUTIVO

Associazione artistico culturale senza scopo di lucro” Giusto Curto”

Ai sensi dell’articolo 13 della “Legge sulle associazioni” (NN n°74/14), il giorno 18 novembre 2015 a Rovigno, in piazza M. Tito, 3 si è tenuta l’assemblea costitutiva dell’associazione denominata “Associazione artistico culturale Giusto Curto, durante la quale è stato approvato il seguente statuto:

STATUTO ASSOCIATIVO

Art. 1. – Disposizioni generali

Con questo statuto vengono definiti e regolamentati il nome, la sede, la rappresentanza; l’aspetto e la forma del timbro dell’associazione; il campo di azione, gli obiettivi, l’attività, il modo di assicurare al pubblico la conoscenza dell’attività dell’associazione; le condizioni e le modalità di associamento e di dimissioni da socio, i doveri, le responsabilità e le responsabilità disciplinari dei soci; le modalità di registrazione dei soci; gli organi direttivi dell’associazione, la loro composizione, il sistema di convocazione delle riunioni, le elezioni, le revoche, l’attribuzione dei poteri, le modalità di decisione; la durata del mandato, le modalità di convocazione delle assemblee nel caso di scadenza del mandato; la nomina e la revoca del liquidatore dell’associazione, la cessazione dell’associazione; il patrimonio, modalità di acquisizione e di disponibilità del patrimonio, procedimento inerente al patrimonio nel caso di cessazione dell’associazione; modalità di soluzione di contrasti e conflitti d’interesse all’interno dell’associazione e altri argomenti importanti per l’attività dell’associazione

Art. 2. – Denominazione e Sede

  1. L’Associazione è denominata:
  2. "Associazione artistico culturale Giusto Curto".
  3. Abbreviato: AGC.
  4. La denominazione dell’associazione in lingua Croata è “Kulturno umjetnička udruga Giusto Curto”
  5. La denominazione dell’associazione in lingua italiana è “Associazione artistico culturale Giusto Curto”
  6. La sede associativa viene stabilita in Rovigno, via A. Rismondo, 19

Art. 3. – Timbro

  1.  L’AGC ha il timbro dalla forma circolare, di diametro 43 mm, con il seguente testo: Kulturno Umjetnička Udruga – Rovinj e Associazione Artistico Culturale – Rovigno “Giusto Curto”. Al centro il simbolo dell’Associazione: un melograno

Art. 4. – Attività

  1. L’ AGC è di tipo culturale
  2. Di conseguenza si occupa di tutti gli aspetti della cultura e della tradizione rovignese (canzoni, musica, dialetto, poesia, narrativa, teatro, tipiche attività lavorative locali e altre, denominati di seguito “Attività AGC”).
  3. L’AGC, tra l’altro, si occupa della musica, della tradizione musicale e del canto rovignesi nei cinque dei suoi aspetti fondamentali:
  4. Ricostruzione e documentazione delle attività del passato (salvaguardia della tradizione).
  5. Sviluppo e potenziamento dell’attività attuale.
  6. Impostazione e pianificazione dell’attività futura, creazione dei presupposti.
  7. Tutela, protezione ed assistenza agli interpreti della tradizione musicale rovignese, per favorirne lo sviluppo e la crescita artistica. Consulenze ai soci per la realizzazione dei propri diritti ed il miglioramento delle condizioni lavorative.
  8. Ottimizzazione dei rapporti interpersonali e collegiali fra gli interpreti e gruppi di interpreti della tradizione musicale rovignese, membri dell’AGC.
  9. L’AGC, non trascura altri aspetti della cultura e della tradizione rovignesi (“Attività AGC”)
  10. L’AGC definisce in autonomia la propria area di attività, gli obiettivi ed i programmi;
  11. Organizza attività culturali, artistiche, teatrali e musicali, manifestazioni, spettacoli, serate di intrattenimento, concerti ed altre; (Utilizza la tecnologia audio-video con il fine di registrare, documentare e pubblicare le basi video e audio
  12. L’AGC può, in conformità con gli interessi e le affinità dei propri membri, fondare Sezioni, definire la loro struttura e nominare un Presidente di ciascuna sezione.
  13. Le Sezioni si organizzano in modo autonomo, anche se coordinate dal Consiglio Direttivo;
  14. L’AGC rivolge un'attenzione particolare alla collaborazione con le altre associazioni, come pure con enti e istituzioni attive in funzione delle necessità. La forma e la modalità di collaborazione viene regolata con accordi, contratti, piani comuni e altro.
  15. L’AGC, nel rispetto della legge, può aderire, quale membro collettivo ad altre associazioni nella Repubblica di Croazia e all'estero e a organizzazioni internazionali, se, con ciò, vengono realizzati gli obiettivi principali dell’AGC.

Art. 5. - Finalità

  1. Fini associativi sono lo studio, la pratica, l’approfondimento, in forma collettiva, e la diffusione delle “Attività AGC”.
  2. La pratica, lo studio e l’approfondimento delle “Attività AGC” è riservato agli Associati, mentre la diffusione della stessa è rivolta alla generalità, pertanto non limitata agli Associati.
  3. Per il miglior perseguimento dei fini divulgativi delle “Attività AGC”, l’AGC promuove, organizza o partecipa a spettacoli rivolti alla generalità, pubbliche esecuzioni, dibattiti, conferenze, corsi di aggiornamento e di approfondimento.
  4. Tutte le esibizioni pubbliche dell’AGC, come pure ogni altra forma di attività associativa, si intendono a titolo rigorosamente amatoriale e non professionale.

Art. 6. – Carattere e tipologia dell’Associazione.

  1. L’AGC non interferisce sull’attività professionale dei soci. Tale attività viene gestita in modo completamente autonomo dai singoli soci.
  2. L’AGC non persegue fini di lucro. Essa ha carattere esclusivamente amatoriale ed è apartitica, senza discriminazione di nazionalità, di carattere politico o religioso.
  3. L’AGC si basa sul principio del “non-profit”, ma, può svolgere in via accessoria e marginale, attività commerciali per coprire per quanto possibile le spese necessarie al conseguimento degli scopi associativi.
  4. Non e consentita in alcun modo la remunerazione degli associati per le loro prestazioni in ambito associativo, cosi come la distribuzione e assegnazione degli utili.
  5. L’AGC può essere fondatore e cofondatore di enti o istituzioni che operano nell'interesse dell’AGC. Al fine di realizzare le proprie attività, l’AGC può fondare o partecipare alla costituzione di società commerciali, autonomamente oppure assieme ad altre persone giuridiche o fisiche.

Art. 7. – Dotazione patrimoniale.

  1. L’AGC provvede alle attività statutarie con l’apporto volontaristico e non remunerato degli Associati, nonché con i mezzi finanziari messi a disposizione dagli stessi Associati e da terzi. Le risorse economiche e finanziarie, per il funzionamento e per lo svolgimento dell'attività dell'AGC, derivano principalmente da:
  1. Contributi degli aderenti;
  2. Contributi e donazioni di privati, di società, enti, associazioni;
  3. Quote associative;
  4. Sovvenzioni e finanziamenti dello stato, dell’amministrazione pubblica locale e regionale, dei fondi della Comunità Europea, di enti o istituzioni pubbliche, e di altri fonti, finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti;
  5. Contributi di organismi internazionali;
  6. Donazioni e lasciti testamentari;
  7. Rimborsi derivanti da convenzioni;
  8. Introiti derivanti dalle iniziative sociali;
  9. Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali
  10. Altre fonti
  11. Tutti gli Associati sono tenuti a contribuire in misura equivalente alla dotazione patrimoniale dell’AGC. L’entità della quota associativa è definita annualmente dal Consiglio Direttivo tenuto conto del programma di attività previsto per l’anno successivo, viene approvata dall’Assemblea degli Associati e viene comunicata per iscritto ai soci.
  12. In caso di scioglimento dell’AGC, il patrimonio associativo o le sopravvenienze attive di esso non possono essere devolute ad alcuno dei Associati ma devono essere destinate ad altra Associazione o ente che persegua finalità analoghe o similari, sempre in base alla delibera dell’assemblea;
  13. Nel caso, per qualsiasi motivo, fosse impossibile destinare il patrimonio associativo o eventuali sopravvenienze ad altra associazione, i beni saranno destinati alla Citta di Rovigno.

Art. 8. –Associati.

  1. Sono Associati dell’AGC le persone fisiche che hanno sottoscritto il presente Atto Costitutivo nonché le persone fisiche e le persone giuridiche ammesse a farne parte, a seguito di delibera insindacabile del Consiglio Direttivo, che abbiano accettato senza riserve il presente Statuto.
  2. Possono divenire membri dell’AGC anche le persone minorenni.
  3. Il minorenne viene iscritto all’AGC dal genitore o dal tutore. Il minorenne non ha il diritto di voto.
  4. E’ espressamente esclusa ogni forma di temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
  5. Gli Associati sono tenuti a collaborare alla realizzazione degli scopi associativi nelle forme stabilite dall'Assemblea o dal Comitato Direttivo e secondo le proprie possibilità.
  6. Tutti gli Associati svolgono la loro attività a titolo gratuito, fatto salvo rimborso autorizzato dal Consiglio Direttivo.
  7. La qualifica di Associato si perde per dimissioni, per decesso o per esclusione deliberata dall’Assemblea degli Associati.
  8. L’assemblea può espellere un associato in caso di gravi violazioni quali:
    • Non intervenire all’assemblea senza giustificazioni
    • Mancato rispetto delle decisioni della maggioranza e degli organi direttivi dell’associazione
    • Violazione delle discipline interne 
    •  Mancato pagamento dei contributi associativi 
    • Rifiuto di osservare gli obblighi imposti dallo statuto 
    • Denigrazione o diffamazione dell’associazione e dei suoi organi direttivi 
    • Perseguimento, attraverso l’associazione di interessi extra associativi (personali o di altri enti) tramite l’associazione
  9. Sono previste le seguenti categorie : - Soci Fondatori;-Soci Ordinari; -Soci Sostenitori;-Soci Onorari.
  10. Sono considerati Soci Fondatori coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'AGC.
  11. Sono Soci Ordinari coloro che vengono ammessi a far parte dell'AGC in base a delibera del Consiglio Direttivo.
  12. La qualifica di Socio Sostenitore viene riconosciuta dal Consiglio direttivo a coloro che sorreggono con finanziamenti e donazioni l'attività dell'AGC, sempre con previo assenso della persona fisica o giuridica in questione.
  13. Sono Soci Onorari quelle personalità che hanno reso o rendono servizi all'AGC o, che per ragioni connesse alla loro professionalità o al loro prestigio, si ritiene che l’AGC sia onorata di annoverarli fra i propri soci, sempre con loro previo assenso.
  14. I Soci Sostenitori e i Soci Onorari non sono tenuti al pagamento di alcuna quota. Essi sono nominati dall'Assemblea Ordinaria, con loro previo assenso, su proposta del Consiglio Direttivo.
  15. I soggetti che non siano persone fisiche possono associarsi solo come Soci Sostenitori.
  16. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai locali sociali, alle manifestazioni organizzate dall'AGC, e, in generale, a tutte le iniziative di cui l'AGC si fa promotrice.
  17. I soci hanno inoltre diritto alla partecipazione alle assemblee, con diritto di parola, ma solo Soci Fondatori e Soci Ordinari hanno il diritto di voto.
  18. Solamente i Soci Fondatori e i Soci Ordinari possono eleggere ed essere eletti alle cariche all’interno dell’associazione.
  19. Ciascun socio ha il diritto ed il dovere di:
  • Rispettare le norme contenute nell'Atto Costitutivo, nello Statuto, negli eventuali regolamenti e nelle deliberazioni della Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;
  • Tenere una condotta irreprensibile ed evitare qualsiasi comportamento che possa gettare discredito sulla AGC o sui suoi rappresentanti;
  • Cooperare al raggiungimento delle finalità per cui l'AGC si è costituita, sotto il coordinamento del Consiglio Direttivo.
  • Essere informato regolarmente sul lavoro degli organi dell’AGC, sulle proposte di decisioni come pure sulle decisioni in seguito alla loro approvazione, nonché sulla loro applicazione;
  • Fare proposte e di proporre iniziative relative a tutte le attività dell’AGC;
  • Esprimere opinioni critiche sul funzionamento dell’AGC, sulla realizzazione di programmi e di piani, sul lavoro degli organi e degli specifici dirigenti;

 Art. 9 ­ Organi dell’AGC.

  1. Gli organi dell’AGC sono l’Assemblea degli Associati ed il Consiglio Direttivo.

Art. 10 – Assemblea degli Associati.

  1. L’Assemblea è l’organo supremo dell’AGC.
  2. Approva lo statuto dell’associazione, le eventuali modifiche e aggiunte
  3. Decide sull’aderire in federazioni, comunità, reti o altre forme di associazioni collegate
  4. Approva il piano di lavoro e quello finanziario per l’anno successivo, e approva il rendiconto consuntivo del lavoro dell’anno precedente e approva la relazione finanziaria annuale.
  5. Decide sulla variazione degli obiettivi, dell’attività economiche, sulla cessazione dell’attività e sulla distribuzione dei rimanenti beni dell’associazione.
  6. Prende la decisione sulle modifiche dello statuto
  7. L’Assemblea è formata da tutti gli Associati. Essa si riunisce almeno una volta all’anno e delibera sempre a maggioranza semplice degli Associati, sia fondatori sia ordinari.  In caso di parità prevale il voto del Presidente in carica. Nel caso di presenza inferiore al 50% dei soci, l’assemblea si rinvia di 15 giorni
  8. Per le elezioni, l’assemblea si convoca ogni 5 anni
  9. Alla fine del mandato, l’assemblea viene convocata dal presidente, dal vice presidente o da un terzo dei soci
  10. L’Assemblea delinea le attività associative in via preventiva, affidandone al Consiglio Direttivo la responsabilità per l’esecuzione materiale.
  11. L’assemblea emana gli atti generali interni dei quali l’osservanza e obbligatoria per tutti i soci.
  12. L’Assemblea provvede al rinnovo della carica del Consiglio Direttivo ogni cinque anni o quando necessario a seguito di dimissioni, decesso o revoca. Quando l’assemblea provvede alla sostituzione della carica di un membro del Consiglio direttivo a seguito di dimissioni, decesso o revoca, il nuovo membro viene eletto solo per il periodo fino alla fine del mandato del Consiglio direttivo in carica.L’assemblea delibera sull’esclusione degli associati.
  13. L’assemblea nomina e revoca il liquidatore. Il liquidatore rappresenta l’associazione durante la fase liquidatoria e nel momento di apertura della fase di liquidazione, viene iscritto nel registro dell’associazione come persona autorizzata a rappresentare l’associazione, sino al termine del procedimento liquidatorio e la cancellazione dell’associazione dal registro delle associazioni Il liquidatore viene revocato per i motivi fondati.
  14. L’assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo o da altra persona che ad esso presiede. La convocazione dell’assemblea viene realizzata mediante invito scritto e mandato a ogni socio.
  15. Un terzo dei soci, in qualsiasi momento, può richiedere, in forma scritta, al Presidente del Consiglio direttivo o ad altra persona che lo presiede, di convocare l’assemblea. Se, malgrado la richiesta, l’assemblea non viene convocata, i soci firmatari della richiesta, possono convocare l’assemblea da soli, nel rispetto delle regole sulle modalità di convocazione dell’assemblea. 

Art. 11. – IL Consiglio Direttivo.

  1. Il Consiglio Direttivo viene eletto dall’Assemblea degli Associati fra gli Associati maggiorenni e resta in carica per cinque anni, tranne i casi di dimissioni anticipate, decesso o revoca da parte dell’Assemblea.
  2. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, da un Segretario che ricopre anche il ruolo del Tesoriere e da Consiglieri. A discrezione dell’Assemblea il numero dei membri del Consiglio Direttivo può essere fissato da tre a nove purché in numero dispari. Le cariche sociali non danno, di norma, diritto ad alcun compenso ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate, salvo delibere diverse.
  3.  Il Consiglio Direttivo conduce l’elenco dei soci, propone le attività sociali ed i testi degli atti generali interni, redige i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’Assemblea; delibera circa la quota sociale; stabilisce le previsioni dispesa; rappresenta le istanze dei soci; vaglia le domande e delibera l’ammissione di nuovi soci; decide il luogo delle riunioni dell’Assemblea; delibera sull’adesione e partecipazione dell’AGC ad Enti ed Istituzioni Pubbliche e Private e svolge le altre mansioni che non sono espressamente messe in competenza dell’assemblea. Le deliberazioni sono trascritte nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo e rimangono affisse in copia nei locali dell’AGC durante i dieci giorni che seguono l’avvenuta seduta del Consiglio. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
  4. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta in un semestre, ogni volta quando lo richiede l’assemblea e ogni qualvolta ce ne sia la necessità o per richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo può convocare l’Assemblea dei soci ogni qualvolta lo riterrà opportuno. Il Consiglio Direttivo, per la promozione e la conoscenza delle attività associative, si può rivolgere anche ai non soci.
  5. Il Consiglio direttivo ha la facoltà di adottare provvedimenti disciplinari
  6. Il Presidente del Consiglio Direttivo convoca e presiede l’Assemblea degli Associati e, in caso di impedimento, è sostituito nelle sue funzioni dal Vice presidente o Consigliere di età più elevata.
  7. Il Consiglio Direttivo è responsabile della gestione economica dell’AGC, sulla base del Preventivo approvato dall’Assemblea degli Associati. Egli compila, su base annuale, un Rendiconto Economico Consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli AssociatiIl Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell’AGC, ne ha il potere di firma, con possibilità di nominare procuratori speciali, con delega per la rappresentanza e conclusione di determinati negozi e/o contratti.
  8. Fra i poteri del Presidente rientrano inoltre:
  • Aprire e chiudere conti presso istituti bancari e postali, firmarne i relativi assegni, dare e sottoscrivere disposizioni di qualunque tipo agli istituti bancari e postali presso i quali l’AGC detiene rapporti, ivi compresa la delega di firma ad altro Associato o a terzi.
  • Sottoscrivere impegni o richieste, per conto dell’AGC, verso terzi e la Pubblica Amministrazione, enti locali e privati. 
  •  Rilasciare dichiarazioni o quietanze, concludere contratti.
  •  Stare in giudizio per conto e a spese dell’AGC.

Art. 12 – Trasparenza dell’attività

  1. L’attività dell’AGC, nei confronti degli soci, è trasparente e pubblica.Di conseguenza, ogni socio può richiedere di vedere i documenti, le delibere,gli atti generali e tutti gli altri atti dell’associazione. Il Consiglio direttivo è obbligato a presentare, in tempi ragionevoli, nella sede dell’associazione,la documentazione richiesta.
  2.  La trasparenza dell’attività dell’associazione verso i terzi si realizza tramite informazioni che l’AGC pubblica periodicamente o nei casi quando gli organi dell’AGC lo ritengono opportuno.

    Art. 13. – Controversie

  1.  Quando il socio o i soci ritengono che lo statuto o i loro diritti siano violati, possono rivolgersi al Consiglio direttivo con la richiesta di eliminazione delle irregolarità.
  2.  Se la richiesta in merito non viene accettata e le irregolarità non vengono eliminate, il socio può rivolgersi al Tribunale comunale competente allo scopo di proteggere i propri diritti provenienti dallo Statuto.

Art. 14 –Durata.

  1. La durata dell’AGC è illimitata. In caso di scioglimento vale quanto indicato negli articoli che precedono.
  2. Il presente Atto Costitutivo – Statuto viene sottoscritto da tutti Associati fondatori, in primis dal Presidente, in 3 originali.
  3. Lo statuto entra in vigore dal 18/11/2015

Rovigno, 18 novembre 2015

Il presidente dell’AGC

Aldo Arianno Dapas

 

 

Associazione Artistico Culturale Giusto Curto

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